Coronavirus, Santelli firma ordinanza sulla ripresa degli sport di contatto e di squadra

santelli ufficioIl presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, ha firmato un'ordinanza riguardante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019. Disposizioni riguardanti la ripresa degli sport di contatto e di squadra". A decorrere dal 6 luglio 2020 è consentita la ripresa degli sport di contatto e squadra, nel rispetto delle misure minime adottate con la presente Ordinanza, fermo restando l'opportunità di adottare soluzioni di efficacia superiore e l'applicazione delle ulteriori prescrizioni previste a livello regionale e nazionale. 2. È approvato il documento della Conferenza della Regioni e Province Autonome 20/116/CR4/COV19-C6 del 25 giugno 2020 - allegato alla presente Ordinanza, per diventarne parte integrante e sostanziale - contenente le "proposte per la ripresa degli sport di contatto e squadra", ritenute necessarie per consentire la ripresa di tali attività. 3. Sono comunque fatti salvi, per le specificità di ogni singola disciplina sportiva, gli indirizzi approvati dalle rispettive federazioni. 4. Il mancato rispetto delle misure contenute nella presente Ordinanza e nell'Allegato A, oltre che nelle ulteriori disposizioni nazionali e regionali, determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge. 5. In base all'evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate. 6. Resta ribadita la necessità per tutte le persone che effettuano tali attività, di mantenere comportamenti rispettosi dell'igiene, nonché del distanziamento interpersonale con divieto di assembramenti e dell'uso di protezioni delle vie aeree, ogni qualvolta le indicazioni lo prevedano. È' necessaria l'immediata comunicazione ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali di ogni situazione di potenziale rischio determinatasi nei luoghi in cui si effettua l'attività. 7. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. 8. Per l'accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, 5 comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Per l'applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, nella qualità di Autorità Competente all'irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e ss.mm.ii. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. 9. Per quanto non espressamente richiamato nella presente Ordinanza, si applica quanto previsto nel DPCM 11 giugno 2020. 10. Restano vigenti altresì le misure previste nelle precedenti Ordinanze del Presidente della Regione emanate per l'emergenza COVID-19, ove non in contrasto con la presente, o da questa modificate. La presente Ordinanza potrà essere aggiornata ove si rendesse necessario a seguito della valutazione circa la situazione epidemiologica regionale, ovvero alla luce dell'emanazione di nuovi provvedimenti nazionali ovvero a seguito approvazione di linee guida con aggiornamenti della letteratura scientifica.

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L' Ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti delle Province della Calabria, alle Aziende Sanitarie Provinciali, alle Aziende Ospedaliere del SSR, all'ANCI per la comunicazione a tutti i Sindaci dei Comuni calabresi. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.